Qual è la differenza fra amministratore di sostegno e curatore speciale del minore? di Selene Costa

L’ordinamento giuridico italiano prevede diverse figure di tutela per proteggere i soggetti più vulnerabili, come minori e persone incapaci di intendere e di volere. Tra queste figure, due di particolare rilevanza sono l’Amministratore di Sostegno e il Curatore Speciale del Minore. Sebbene entrambe le figure abbiano lo scopo di tutelare diritti e interessi di soggetti incapaci di provvedere autonomamente a se stessi, presentano differenze sostanziali in termini di finalità, ambito di applicazione e funzioni.

Amministratore di Sostegno

L’Amministratore di Sostegno è una figura introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che ha modificato il Codice Civile italiano, al fine di fornire un supporto adeguato e flessibile alle persone che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Finalità:

L’Amministratore di Sostegno ha come obiettivo principale quello di assistere la persona fragile nel compimento di determinati atti della vita quotidiana, senza sostituirsi completamente alla sua capacità di agire. Questa figura si propone quindi di valorizzare, per quanto possibile, l’autonomia della persona assistita.

Ambito di Applicazione:

La nomina di un Amministratore di Sostegno può essere richiesta da diverse persone, tra cui lo stesso beneficiario, un familiare, il pubblico ministero o i servizi sociali. La competenza per la nomina spetta al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.

Funzioni:

Le funzioni dell’Amministratore di Sostegno sono stabilite dal giudice tutelare nel decreto di nomina, che individua specificamente gli atti che l’amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario. Tali atti possono riguardare la gestione del patrimonio, la cura della persona e qualsiasi altra attività necessaria a garantire il benessere del beneficiario.

Curatore Speciale del Minore

Il Curatore Speciale del Minore è una figura prevista dall’art. 78 del Codice di Procedura Civile italiano, che viene nominata nei casi in cui vi sia un conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti legali (genitori o tutori).

Finalità:

La funzione principale del Curatore Speciale del Minore è quella di garantire che i diritti e gli interessi del minore siano adeguatamente rappresentati e tutelati, soprattutto in situazioni di contenzioso o quando vi è il rischio che i rappresentanti legali possano agire in modo pregiudizievole per il minore.

Ambito di Applicazione:

La nomina del Curatore Speciale del Minore avviene quando sorge un conflitto di interessi tra il minore e i genitori o il tutore. Può essere richiesta dal giudice, dal pubblico ministero o da chiunque ne abbia interesse. La competenza per la nomina spetta al giudice competente per il procedimento nel quale il minore è coinvolto.

Funzioni:

Il Curatore Speciale del Minore ha il compito di rappresentare il minore nei procedimenti giudiziari e di tutelarne gli interessi in tutte le decisioni che lo riguardano. Egli agisce in sostituzione dei genitori o del tutore, limitatamente alla gestione del conflitto di interessi. Le sue funzioni cessano una volta risolto il conflitto o terminato il procedimento per il quale è stato nominato.

Quindi l’Amministratore di Sostegno ha un ruolo più ampio e continuo nel supporto alle persone incapaci di provvedere ai propri interessi, il Curatore Speciale del Minore ha un compito specifico e temporaneo legato alla risoluzione di conflitti di interesse. Entrambe le figure sono fondamentali per garantire la tutela dei soggetti vulnerabili, ma operano in contesti e con modalità differenti. La comprensione delle loro differenze è essenziale per una corretta applicazione delle norme giuridiche a tutela dei diritti e degli interessi delle persone più fragili.

Avv. Selene Costa

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