Premessa
Con la promulgazione della L. n. 3/2012 – della successiva L. n. 221/2012 e del regolamento attuativo (D.M. n. 202/2014) – così come modificata dal recente Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il debitore, che presenta i requisiti del sovraindebitamento, prima che il debito diventi esecutivo, al fine di risolvere la crisi, potrà rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi o presentare un’istanza al Tribunale per far nominare un “Professionista abilitato”. Il Gestore della crisi, operando all’interno degli Organismi, gestisce i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotti dagli istanti.
Prerequisiti crediti formative – I PLUS
Conoscenze generali in materia di crisi di impresa.
Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti Rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia (ex L. n.3/2012 e D.M. n. 202/2014).
Quota di iscrizione
Il corso è erogato in convenzione con l’Università Internazionale Uni Milano ed è, ai sensi di legge, valido ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia (art. 4, comma 5, lettera b, D.M. n. 202/2014)