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Corte d'appello di Perugia, sezione lavoro, sentenza 5/8/2025

La prescrizione del titolo esecutivo, eccepita dalla società già con il ricorso di opposizione e reiterata con l’atto di appello, troverebbe fondamento nel disposto di cui all’art.2953 c.c., norma che prevede l’allungamento del tempo di prescrizione a dieci anni per i diritti per i quali è previsto un tempo minore qualora, rispetto ad essi, sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato. Secondo l’appellante la norma sarebbe applicabile a tutti i titoli esecutivi elencati dall’art. 474 c.p.c. e, quindi, ai sensi dell’art. 411 c.p.c., anche, al verbale di conciliazione, che, nel caso concreto, essendosi formato il 28/09/2010, ha ottenuto il decreto di esecutorietà soltanto il 22/06/2021, ben oltre il decorso di dieci anni. Il Collegio ritiene completamente infondato l’assunto dell’appellante.
La norma di cui all’art.2953 c.c. richiama unicamente la “sentenza di condanna passata in giudicato” e non, in generale, i titoli esecutivi. La giurisprudenza della Suprema Corte, fin da tempo immemore, ha statuito che “la norma dell’art.2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti” (così Cass. civ., Sez. 3^, Sentenza n.285 del 29/01/1968), potendosi equiparare alla sentenza di condanna unicamente i provvedimenti giurisdizionali che acquistino autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3^, Sentenza n.4676 del 15/02/2023 e Sez. L, Ordinanza n.1774 del 24/01/2018): tale non è, sicuramente, un verbale di conciliazione intervenuto in seguito all’esperimento della procedura prevista dagli artt.410 e 411 c.p.c.

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