Trib. Torino, 2552/2023 – Ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale

Ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l’avvocato che la assiste nell’ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, cioè comprensiva del potere di conciliare e transigere la controversia.

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Avv. Nunzio Costa

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