La riforma Cartabia, il Processo Penale Telematico, il Portale Deposito atti Penali (PDP) ed il “Portale Servizi Telematici” (PST)

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La Riforma Cartabia ed il Il D.M. 13 gennaio 2021 hanno indicato quegli ulteriori atti, rispetto alle memorie e istanze ex art. 415-bis c.p.p., il cui deposito deve avvenire esclusivamente con le stesse modalità previste dall’ Art. 24, comma 1, d.l. 137/2020, in base al quale gli atti penali verranno inseriti mediante deposito telematico attraverso il «Portale Deposito atti Penali» (PDP), accessibile online dai difensori, tramite area riservata, dal “Portale Servizi Telematici” (PST) del Ministero della Giustizia. Da adesso le opposizioni all’archiviazione, le denunce e le querele dei privati (e relative procure speciali), nonché le nomine, le rinunce e le revoche dei difensori di fiducia potranno depositarsi solo in questo modo. Prende il via il portale del processo penale telematico “bidirezionale”, che permetterà di trasmettere, consultare e ricevere gli atti da remoto.

Date e orari

Corso videoregistrato. E possibile seguirlo in autonomia, nel giorni ed orari desiderati.

Destinatari e obiettivi formativi

• Liberi professionisti
• Avvocati
• Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche
• Impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici

Programma. Con il presente corso imparerai:

1. ad effettuare una ricostruzione sistematica dei casi in cui si possa o si debba procedere al deposito telematico degli atti, a seconda della loro tipologia e del soggetto che intenda procedere al loro deposito;
2. a distinguere e riconoscere le ipotesi dei depositi telematici obbligatori e quelli facoltativi;
3. a evitare di incorrere nelle sanzioni di “inefficacia” per l’eventuale deposito effettuato mediante una modalità diversa da quella prescritta;
4. a riconoscere e qualificare gli atti di cui è consentito il deposito mediante l’invio dall’indirizzo di PEC del difensore inserito nel «Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata» (c.d. ReGIndE) di cui all’art. 7 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e la loro trasmissione agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati nel provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia n. 10791 del 9 novembre 2020;
5. la modalità per il deposito via PEC delle impugnazioni (cautelari e di merito), dei motivi aggiunti e relative memorie, nonché, «in quanto compatibili, delle opposizioni di cui agli articoli 410,461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e dei reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354;
6. a distinguere l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma con l’individuazione di quegli atti che potranno essere depositati ancora in maniera cartacea esclusivamente dall’utente privato;
7. a riconoscere tutti gli altri atti di cui al comma 4 (ad es. richieste di interrogatorio in fase di indagine, richieste di incidente probatorio, istanze di patteggiamento, richieste di giudizio abbreviato, incidenti di esecuzione, ecc.) che possono essere depositati o via PEC da parte dei difensori (unici soggetti legittimati in quanto titolari di indirizzo PEC iscritto al ReGIndE) o mediante deposito cartaceo, sia da parte dei difensori, che dalle parti personalmente (salva la necessaria assistenza tecnica del difensore);
8. i tempi della transizione al digitale: l’articolo 87 della riforma Cartabia stabilisce che fino ad emanazione del regolamento tecnico del processo penale telematico da parte del Direttore Generale Sistemi Informativi del Ministero della Giustizia non si applicano i nuovi artt. 110 e 111-ter cpp

Relatori

Avv. Nunzio Costa

Dr. Alessandro Ronda

Diplomi / certificazioni

Titolo valido ai fini dell’utilizzo della piattaforma del PDP , aggiornato al D.M. 13 gennaio 2021

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