La consulenza tecnica svolta in mediazione può essere prodotta in giudizio senza violare la riservatezza. Tribunale di Roma 1094/2022

In una causa relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo, in cui le parti non avevano raggiunto un accordo, l’opposto produceva in sede giudiziaria la relazione redatta dal consulente tecnico nominato dall’Organismo di Mediazione.

In ultimo, sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta da un consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza in virtù di un equilibrato contemperamento fra l’esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all’interno di tale procedimento (in questo senso Trib. Roma 17 marzo 2014); a ciò deve aggiungersi, per come precedentemente evidenziato, che la consulenza risulta redatta sulla base della documentazione fornita anche dal condominio e che, a fronte dell’indagine compiuta e della metodologia seguita, la stessa merita di essere pienamente condivisa, anche tenuto conto, per come già rilevato, delle contestazioni formulate e degli elementi di prova introdotti da parte opponente nella presente sede a sostegno delle doglianze formulate.

Puoi leggere la sentenza integrale qui.

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Avv. Nunzio Costa

Responsabile Scientifico Italia Concilia srl

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