Mediazione reale o solo formale? Risponde la Cassazione, 13029 / 2022

Da quando esiste la mediazione come condizione di procedibilità, giurisprudenza di merito e dottrina si sono chieste se li fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità, la parte onerata da tale obbligo debba svolgere un’effettiva mediazione nel merito delle situazioni controverse, oppure se possa limitarsi a partecipare formalmente al primo incontro di mediazione e a manifestare, in tal sede, il proprio dissenso a proseguire ulteriormente la procedura. A tale quesito sono state date risposte sia riposte che esigevano una mediazione effettiva, sia altre che ritenevano soddisfatta la condizione anche solo formalmente. La Cassazione con l’ordinanza 13029 del 26 aprile 2022 ha chiarito che:

la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. A questi principi. stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili anche allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice […] La Corte intende dare incondizionata continuità.

Puoi leggere la sentenza integrale qui.

la condizione di procedibilità (tanto in caso di mediazione obbligatoria, quanto in caso di mediazione delegata) può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre
Continua in: Mediazione obbligatoria o delegata: la recente decisione della Corte di Cassazione
Autore: Dott. Giovanni Berti.

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Avv. Nunzio Costa

Responsabile Scientifico Italia Concilia srl

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