Solo il verbale negativo di mediazione può provare l’avvenuto tentativo. Trib. Nola 169/2022

In una controversia in materia di contratti bancari in cui le parti non hanno prodotto il verbale di mediazione con esito negativo e la parte attrice ha provato solo la convocazione per il procedimento di mediazione a seguito di una sua apposita istanza, così ha deciso il Tribunale di Nola:

la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile, non essendo stato provato, come sopra precisato, l’asserito esperimento con esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, proprio perché le parti non sono in possesso del verbale di mediazione con esito negativo, la cui produzione è necessaria, non potendo le parti limitarsi alla prova dell’avvenuta attivazione della procedura di mediazione, dovendo provare anche la sua conclusione infruttuosa. Se così non fosse, infatti, verrebbe frustrata la ratio della normativa vigente in materia. […] Il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria deve comportare la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, essendo l’attore obbligato ad esperire il procedimento di mediazione, in quanto soggetto che intende esercitare in giudizio un’azione, come osservato, nella sua motivazione, dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19596 del 18.09.2020.

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Avv. Nunzio Costa

Responsabile Scientifico Italia Concilia srl

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