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Servizi telefonici non richiesti e normativa privacy

La Cassazione con provvedimento 27554 / 2021 ha rilevato che l’attivazione di un servizio telefonico comporta un trattamento di dati personali (dati anagrafici, numero di telefono, eccetera) e questo trattamento deve avvenire nel rispetto dei canoni imposti dalla legge in materia, tra cui l’obbligo di informativa, che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato, Nel caso in esame non era stata fornita l’informativa e a nulla sono valse le difese della compagnia telefonica secondo la quale , ci sarebbe stato un fraintendimento tra cliente e operatore che avrebbe attivato il servizio per errore. “Invero la ricorrente laddove sostiene che il trattamento sarebbe stato illegittimo ab origine evidentemente confonde la questione della mancata prestazione del consenso alla conclusione del contratto da parte del segnalante, con la distinta – anche se collegata- questione dell’illiceità del trattamento dei dati, conseguente al mancato assolvimento da parte del titolare del trattamento – anche mediante persona a ciò delegata – dell’onere di previa informativa e di acquisizione del consenso (allo specifico trattamento dei dati) e, sulla scorta di questo erronea prospettazione ravvisa i vizi prospettati.Invero il fraintendimento in merito alla volontà del cliente di concludere un contratto per l’ampliamento dei servizi a propria disposizione, risulta essere – anche ove accertato – del tutto neutro rispetto al trattamento dei dati personali connesso e necessariamente da esplicare nei termini di legge e la ricorrente non ha affatto illustrato, nemmeno in fase di merito, perché ciò non era avvenuto.” Leggi la sentenza integrale sul sito ItaliaConcilia  
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