La sentenza n. 736 del 9 aprile 2026 del Tribunale di Latina ha stabilito che il giudice ha il potere di imporre una nuova mediazione demandata anche se i contendenti hanno già affrontato, senza trovare un accordo, la mediazione iniziale.

Il caso specifico riguardava il disaccordo tra fratelli per la spartizione dell’eredità di una casa materna. Nonostante un primo fallimento della mediazione preventiva, il giudice — dopo che una perizia tecnica aveva svelato un abuso edilizio che rendeva impossibile dividere l’immobile — ha ordinato di riprovare la strada dell’accordo (in base all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010). Poiché i fratelli non hanno obbedito a questo provvedimento, il tribunale ha bloccato il processo dichiarando la domanda improcedibile.

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Avv. Nunzio Costa

Responsabile Scientifico Italia Concilia srl

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